Decreto “Cura Italia”, importanti novità per i collaboratori di società sportive
Scattano da subito le norme del decreto ‘Cura Italia’ con la pubblicazione su una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, che riporta la data di ieri pur essendo stato pubblicato in nottata. Nel Decreto Legge ci sono anche due articoli (95 e 96) che riguardano le società sportive. Le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva, avranno, così come le società sportive dilettantistiche e professionistiche, un mese di tempo di più e verseranno entro il 30 giugno le ritenute alla fonte, operate in qualità di sostituti d’imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti. Ecco il testo dell’articolo 95: “Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020”. Novità anche per quanto concerne le indennità per i collaboratori sportivi. Le domande devono essere presentate direttamente a Sport e Salute s.p.a. che le istruirà secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le modalità di presentazione della domanda verranno definite con apposito decreto del ministero delle finanze che verrà pubblicato entro 15 giorni. Ecco il testo integrale dell’articolo 96: “L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126”.